Premessa: date le numerose richieste di informazioni sull’uso Professionale delle esche rodenticide confermiamo che la modifica delle Etichette dei prodotti Biocidi derattizzanti indica specificatamente limitazioni molto stringenti in termini di tempi di utilizzo, in genere 5-6 settimane.
Tale limitazione non risulta da una Legge specifica ma rappresenta una modifica apportata dai produttori che hanno rivisto proprio le Etichette a seguito di un processo di rivisitazione dei prodotti chimici a livello europeo che a partire dal Regolamento 528/2012 noto anche come Regolamento Biocidi ha imposto la riclassificazione dei rodenticidi da prodotti Presdio Medico Chirurgici a Biocidi, ed anche in virtu’ delle valutazioni derivanti dagli studi sulle Misure di Mitigazione del Rischio richieste anche per i rodenticidi.
Le schede fornite dai Produttori non sono molto uniformate e l’indicazione del limite di 5-6 settimane non lo troverete nella Scheda di Sicurezza, viene invece a volte indicato nella Scheda Tecnica mentre è sempre indicato nell’Etichetta del prodotto, che essendo un documento approvato dal Ministero della Salute rappresenta di fatto “la Legge” a cui gli utilizzatori si devono attenere e di questo utilizzo ne rispondono in Solido in sede civile e penale.
La Normativa in Italia
Per poter eseguire servizi negli ambiti della disinfestazione,della derattizzazione e disinfezione occorre essere in possesso dei requisiti descritti nella normativa di riferimento.
La prima disciplina in materia risale al 1994 con la Legge n°82 del 25 gennaio 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1997, n. 27.
Questa rappresenta a tutti gli effetti una sorta di Legge Quadro in materia per questo tipo di attività e che recita nel titolo:
“Disciplina delle attività di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.”
I Requisiti Tecnico-professionali sono indicati qui: art. 2, punto 3 D.M. 274/97 :
1) assolvimento dell’obbligo scolastico,…. omissis ….
2) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
3) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività;
4) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività.
In definitiva, quindi, il requisito fondamentale per poter svolgere in Italia le attività di Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione consiste nell’aver all’interno della Impresa, o in qualità di Titolare o di Socio di lavoro o di dipendente full time, un Responsabile Tecnico in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore o di Laurea in materie di competenza (es. biologia, chimica, scienze naturali, agraria, etc.) oppure possano documentare esperienza triennale in Aziende esercenti tale attività.
Questo requisito consente alle Aziende la possibilità di iscrizione all’Albo provinciale delle Imprese, di cui si è appena detto, requisito essenziale per poter svolgere le attività suddette.
Sono chiare le differenti professionalità necessarie alle Ditte che svolgono servizi di pulizia dalle Imprese e dagli Operatori che intervengono in servizi di disinfestazione e derattizzazione, contro agenti infestanti, utilizzando prodotti biocidi.
Seguono altre Leggi che intervengono in questo settore ossia:
– D.M. 7 luglio 1997 n. 274 del Ministero dell’Industria, che stabilisce i requisiti morali, finanziari e tecnici per essere iscritti nell’Albo Provinciale delle Imprese, istituito presso ogni Camera di Commercio, condizione essenziale per poter esercitare le attività in questione.
– Circolare n. 34-28/C del 25.11.1997 della Direzione Generale del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
– DPR 558/99 art. 7 : le imprese che intendono esercitare alcune delle attività disciplinate dalla L.82/94 presentano denuncia di inizio attività (vedasi art. 19 L. 241/90), dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti, e l’accertamento dei predetti requisiti viene effettuato, così come espressamente previsto dall’art. 8 del precitato DPR 558/99, alternativamente dalla C.P.A. o da responsabile di procedimento individuato ai sensi della L. 241/90.”
Ancora altra Normativa intervenuta in materia:
a) Decreto Legge n. 7 del 31.01.2007 emanato dal Ministro per le attività produttive, nel quale appunto le attività di Disinfestazione e Derattizzazione sono escluse dalla “liberalizzazione” burocratica per lo svolgimento delle attività di pulizia, mantenendo tali servizi subordinati alla normativa esistente, la quale impone il possesso di requisiti tecnici specifici per l’autorizzazione allo svolgimento di tali attività fissati dal D.M. 274/97.
b) Decreto 13 aprile 2007 emanato dal Ministero della Salute , relativamente alla immissione di sostanze attive (di cui all’allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento Europeo) sul mercato dei biocidi, che pone il problema di identificare quale sia la figura del “professionista adeguatamente formato”, che sia la Direttiva comunitaria, sia il Decreto del Ministro della Salute tassativamente indicano come unico operatore competente e deputato all’uso delle sostanze biocida che sono in corso di autorizzazione alla immissione sul mercato della Disinfestazione.
Le Direttive CEE in materia di Biocidi e Servizi
Sul piano della Normativa europea la Disinfestazione è inquadrata da:
· Il Regolamento 528 del 2012 che sostituisce la Direttiva 98/8/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, meglio nota come “Direttiva Biocidi”, la cui attuazione in Italia è di competenza del Ministero della Salute.
Sul tema dei Biocidi si sono tenuti molti convegni, tra cui quello del 27 ottobre 2015 promosso dall’Istituto Superiore di Sanità dal titolo
“Novità, aggiornamenti e scadenze in materie di Biocidi”
Si allega a titolo di esempio non esaustivo copia di una schermata degli estratti del convegno inerente le richieste sulle Misure di Mitigazione del Rischio che hanno avuto ripercussioni sui rodenticidi e insetticidi.Nel caso dei rodenticidi le MMR hanno imposto le limitazioni dell’uso permanente.
In tutte le Direttive in materia si fà sempre riferimento al fatto che nell’esecuzione dei servizi di disinfestazione e derattizzazione si usino prodotti Biocidi e che “detti prodotti vengano autorizzati solo ai fini del loro utilizzo da parte di professionisti appositamente formati” e una distinzione netta per i prodotti ad uso Non Professionale
· Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (allegato G) , meglio nota come “Direttiva Servizi” o “Direttiva Bolkestein”.
La difesa dell’ambiente, delle persone, degli animali e delle cose come si è detto in premessa, oltre a requisiti normativi, quando si considerano i servizi inerenti la Disinfestazione e la Derattizzazione non si può non tener conto che tali attività intervengono direttamente sull’ambiente, in primo luogo, ed inoltre sulle persone, sugli animali e sulle cose.
In ultimo ricordiamo che un prodotto Biocida riporta sempre in ETICHETTA tutte le indicazioni relative agli ambiti operativi,alle dosi,ai campi di impiego,ai tempi e alle modalità di somministrazione del prodotto nell’ambiente per cui il Professionista Qualificato è obbligato a rispettare tutte queste prescrizioni in quanto ogni altro uso è da intendersi non autorizzato e non corrisponde alle Buone Pratiche che un Tecnico Disinfestatore è tenuto a seguire.
Ordinanze e Regolamenti Locali
- “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati” del 13 giugno 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2016)
A livello locale, sia comunale che regionale esistono moltissimi regolamenti a cui le Ditte di Disinfestazione che operano in quei territori si devono attenere; qui riportiamo solo a titolo di esempio una tra quelle piu’ recenti, l’Ordinanza del Comune di Roma Capitale che ha fa fatto molto parlare per alcune restrizione nelle operazioni di disnnfestazione contro le zanzare:
- Ordinanza del Comune di Roma n° 62 del 26 aprile 2017 inerente la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare la Zanzara Tigre.
Per ogni altra informazione o chiarimento contatta Norman Rosi CQ scrivendo qui
NOTA INSERITA A POSTERIORI:
Dal 1° marzo 2018 i rodenticidi verranno classificati come prodotti “Pericolosi” e riportare le frasi H e P con relativo Pittogramma secondo quanto previsto dal Regolamento 2016/1179 del 16 luglio 2016
Rosi Norman
Romani Disinfestazioni Srl LUCCA Tel 0583-955344 Cell 337-1238029
Controllo Qualità
Le casette dove viene inserita l’esca, ai fini della sicurezza per le persone, possono essere installate sulle strade o in luoghi a vista? Grazie per la risposta
Buonasera,
i dispositivi che vengono utilizzati per le derattizzazioni nelle aree esterne devono rispondere a specifici requisiti di sicurezza,
come ad esempio poter essere fissati e che siano concepiti in modo da rendere accessibile l’esca unicamente ai roditori, quindi escludendo altre specie non target.
In taluni casi la Committenza potrebbe fornire uleriori indicazioni circa i prodotti da utilizzare oppure altre specifiche tecnico-operative.
Grazie di averci contattati
Cordiali saluti
Norman Rosi.CQ ROmani Disinfestazioni Srl